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patrocinio a spese dello stato - penale e civile

Cos’è

Il patrocinio a spese dello Stato (detto anche "gratuito patrocinio") è un istituto giuridico previsto nell'ordinamento italiano dal Testo Unico in materia di spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 - artt. dal 74 al 141).

Tramite tale istituto, il Legislatore italiano si è proposto di attuare l'art. 24 della Costituzione, garantendo l'accesso al diritto di difesa anche alle persone non in grado di munirsi autonomamente del patrocinio di un avvocato per l'incapacità reddittuale di sostenerne il costo.

La vigente normativa accorda il beneficio, oltre che nel processo penale, anche nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione.


Normativa

  • Artt. da 74 a 114 del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115;
  • Legge n. 134 del 29 marzo 2001
  • Legge n. 149 del 28 marzo 2001
  • Testo Unico 115/2002
  • Legge n. 25 del 24 febbraio 2005

chi può richiederla

Il patrocinio a spese dello Stato è un beneficio riservato a coloro che, ad oggi, hanno un reddito annuo non superiore ad € 12.838,01.

Questo limite viene periodicamente aggiornato.

Precisazioni:

1) ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si deve tener conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

2) Se il richiedente convive con il coniuge o altri familiari, si deve considerare la somma dei redditi di tutti i conviventi: in tal caso il limite di reddito è aumentato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi. – Ma nei processi in cui il richiedente sia in conflitto d'interessi con gli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi si tiene conto del solo reddito personale del richiedente.

3) La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572 [maltrattamenti contro familiari e conviventi], 583-bis [pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili], 609-bis [violenza sessuale], 609-quater [atti sessuali con minorenne], 609-octies [violenza sessuale di gruppo] e 612-bis [atti persecutori (stalking)], nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600 [riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù], 600-bis [prostituzione minorile], 600-ter [pornografia minorile], 600-quinquies [iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile], 601 [tratta di persone], 602 [acquisto e alienazione di schiavi], 609-quinquies [corruzione di minorenne] e 609-undecies [adescamento di minorenni] del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti.

3-bis) L’ammissibilità al patrocinio in deroga ai limiti di reddito previsti è stata espressamente sancita (con art.1 della legge 11/01/2018 n.4, in vigore dal 16/2/2018) in favore dei “figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza”; con la precisazione che tale deroga vale non solo per il procedimento penale, ma anche per tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata.

 4) Si ritiene superiore ai limiti previsti il reddito di chi ha riportato condanne definitive per i reati [in materia di associazione mafiosa, di traffico di tabacchi e di stupefacenti] indicati nell'art. 76, comma 4-bis, DPR 30/5/2002, n. 115. L'interessato può, però, fornire prova contraria, come sancito dalla Corte Costituzionale con sentenza n.139 del 2010.


come si svolge

IN MATERIA PENALE: l'istanza è presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, all'ufficio del magistrato competente.

Tale Ufficio è quello del magistrato innanzi al quale pende il processo e, quindi:

- alla cancelleria del G.I.P., se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari;

- successivamente, alla cancelleria del giudice che procede.

Ma se il processo pende davanti alla Corte di Cassazione l'istanza va presentata (o inviata) alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Se il richiedente è detenuto in carcere o internato per l'esecuzione di misure di sicurezza, può presentare la domanda al direttore dell'istituto; se è in stato di arresto o di detenzione domiciliare o è custodito in un luogo di cura, può presentarla ad un ufficiale di polizia giudiziaria. Il direttore o l'ufficiale di p.g. trasmetteranno l'istanza al magistrato competente.

Il magistrato competente decide nei 10 giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione.

Se l'istanza viene accolta, una copia della stessa e del decreto che ammette al beneficio sono trasmesse all'Ufficio delle Entrate territorialmente competente per la verifica dei redditi dichiarati.

IN MATERIA CIVILE: la richiesta è indirizzata Consiglio dell'ordine degli avvocati: la cui decisione ha carattere provvisorio, necessitando di una successiva conferma da parte dell'Autorità giudiziaria.

Si rimanda al sito web del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea.