Modificazione delle condizioni di separazione e divorzio
A chi rivolgersi
Cancelleria Volontaria Giurisdizione \ Tutelare
Ubicazione: Via Cesare Pavese 2 - 10015 Ivrea (TO)
Piano: 2
Stanza: 203
Attività svolte: Volontaria giurisdizione - tutele - curatele - amm.ni sostegno - giudice tutelare - successioni - pubblicazione periodici - trascrizione privilegi - legge sabatini - modifica condizioni separazione e divorzi.
Orario al pubblico:
- dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:30 alle ore 11:45;
- il sabato dalle ore 09:30 alle ore 11:30 presidio solo per atti urgenti scadenti in giornata che non possano essere trasmessi in PCT;
- la Cancelleria Volontaria Giurisdizione opererà per i soli servizi ai Consorzi ed Enti su appuntamento come da indicazioni concordate;
- i servizi Atti del Cancelliere relativi alle Successioni e atti notori saranno effettuati esclusivamente tramite appuntamento a mezzo sistema di prenotazione elettronico piattaforma FALLCO già attivo sul sito del tribunale.
- Si avvisa la gentile utenza che dal 1 MARZO 2023 i DIRITTI DI CANCELLERIA e i DIRITTI DI COPIA potranno essere assolti esclusivamente attraverso il pagamento telelematico su PagoPA (https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa.wp); le istruzioni per il pagamento sono reperibili sia tra la MODULISTICA in basso sia nella home page del sito internet del Tribunale.
Si avvisa la gentile utenza che sono istituiti sportelli di prossimità presso i seguenti 4 Comuni, come di seguito specificato:
- Pont Canavese presso l’Unione Montana Valli Orco e Soana (link)
- Ciriè presso Unione dei Comuni del Ciriacese e Basso Canavese (link)
- Caluso in Via Mattirolo nr. 4 (link)
- Venaria Reale presso il Comando di Polizia Locale (link)
E' altresì stato stipulato protocollo d'intesa con la Città Metropolitana di Torino (link)
Telefono:
0125/284339 Personale Amministrativo:I dati sono visualizzati nel seguente ordine: incarico, qualifica comprensiva della fascia economica, nominativo
- Dott.ssa Anna Francesca Taverriti (Funzionario Giudiziario F3)
Incarico: Responsabile
Piano: 2
Stanza: 201
- Dott.ssa Alessandra Russo (Funzionario Giudiziario F1)
Incarico: Addetto
Piano: 2
Stanza: 203
- Dott.ssa Daniela Molinari (Cancelliere esperto F3)
Incarico: Addetto
Piano: 2
Stanza: 203
- Dott. Dario Macri' (Addetto all'Ufficio del Processo 3 F1)
Incarico: Addetto
- Sig.ra Giuseppina Monteu Bottere (Ausiliario F2)
Incarico: Addetto
Piano: 2
Stanza: 203
Cos’è
E’ la procedura in base alla quale le condizioni riguardanti il coniuge e la prole previste nei provvedimenti di separazione (verbale di separazione consensuale omologato, sentenza di separazione e, ora in forza della entrata in vigore della legge n.162/2014 anche accordo in esito a procedura di negoziazione assistita o accordo avanti all’Ufficiale di stato civile), su ricorso della o delle parti interessate ove ne maturino i presupposti, nel senso che venga in qualche modo a mutare la situazione in base alla quale i provvedimenti sono stati adottati e comunque ricorrano giustificati motivi, si possono modificare attraverso apposito procedimento in camera di consiglio.
Il procedimento disciplinato dall’art 710 c.p.c e cioè nel capo relativo alla separazione personale dei coniugi è applicabile, in forza della estensione operata dall’art. 4 della L.8/2/2006 n.54 (introduttiva dell’affidamento condiviso), anche ai provvedimenti che disciplinano le condizioni relative ai figli di genitori non coniugati, la cui modifica pertanto compete al Tribunale ordinario
Analoga procedura è prevista per la modifica delle condizioni di divorzio dall’art 9 comma 1 della legge 1 dicembre 1970 n.898. Anche se l’articolo in questione fa riferimento ai giustificati motivi che intervengano dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (sentenza emessa in esito a procedimento contenzioso o a ricorso a domanda congiunta dei coniugi) il ricorso al Tribunale si deve ritenere ora possibile in forza della entrata in vigore della legge n.162/2014 anche per la modifica delle condizioni previste negli accordi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio innanzi all’ufficiale di stato civile ovvero assunti in esito a procedura di negoziazione assistita in quanto la legge citata che li introduce ne stabilisce la equiparazione ai provvedimenti giudiziali di divorzio.
Normativa
Art.710 Codice di Procedura Civile
Art.6 e Art.12 Legge n.162/2014
chi può richiederla
Le parti che stanno in giudizio col ministero di un difensore.
come si svolge
Le parti sono sentite in apposita udienza; nel corso del procedimento possono essere disposti mezzi istruttori e anche essere assunti provvedimenti provvisori.
Nota Bene
Va peraltro tenuto presente che anche per la modifica delle condizioni di separazione e di divorzio è possibile ricorrere alle procedure alternative introdotte e disciplinate dalla legge n.162/2014:
1) avanti all’ufficiale di stato civile ( del Comune di residenza di uno dei coniugi o del Comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio), con l’assistenza meramente facoltativa dell’avvocato , a condizione che: gli ex-coniugi non abbiano figli ancora minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti; siano d’accordo sulle modifiche richieste; l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale (art. 12 l.cit);
2) accordo raggiunto attraverso procedura di negoziazione con l’assistenza di almeno un avvocato per parte (art .6 l. cit.).
costi
- Contributo Unificato da € 98,00
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