Servizi al cittadino


Dichiarazione di morte presunta

A chi rivolgersi

Cancelleria Volontaria Giurisdizione \ Tutelare

Ubicazione: Via Cesare Pavese 2 - 10015 Ivrea (TO)
Piano: 2
Stanza: 203
Attività svolte:

Volontaria giurisdizione - tutele - curatele - amm.ni sostegno - giudice tutelare - successioni - pubblicazione periodici - trascrizione privilegi - legge sabatini - modifica condizioni separazione e divorzi.

Orario al pubblico:
  • dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:30 alle ore 11:45;
  • il sabato dalle ore 09:30 alle ore 11:30 presidio solo per atti urgenti scadenti in giornata che non possano essere trasmessi in PCT;
  • la Cancelleria Volontaria Giurisdizione opererà per i soli servizi ai Consorzi ed Enti su appuntamento come da indicazioni concordate;
  • i servizi Atti del Cancelliere relativi alle Successioni e atti notori saranno effettuati esclusivamente tramite appuntamento a mezzo sistema di prenotazione elettronico piattaforma FALLCO già attivo sul sito del tribunale.
  • Si avvisa la gentile utenza che dal 1 MARZO 2023 i DIRITTI DI CANCELLERIA e i DIRITTI DI COPIA potranno essere assolti esclusivamente attraverso il pagamento telelematico su PagoPA (https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa.wp);   le istruzioni per il pagamento sono reperibili sia tra la MODULISTICA in basso sia nella home page del sito internet del Tribunale.

Si avvisa la gentile utenza che sono istituiti sportelli di prossimità presso i seguenti 4 Comuni, come di seguito specificato:

-          Pont Canavese presso l’Unione Montana Valli Orco e Soana (link)

-          Ciriè presso Unione dei Comuni del Ciriacese e Basso Canavese (link)

-          Caluso in Via Mattirolo nr. 4 (link)

-          Venaria Reale presso il Comando di Polizia Locale (link)

E' altresì stato stipulato protocollo d'intesa con la Città Metropolitana di Torino (link)

Telefono:
  • 0125/284339
  • Personale Amministrativo:

    I dati sono visualizzati nel seguente ordine: incarico, qualifica comprensiva della fascia economica, nominativo

    • Dott.ssa Anna Francesca Taverriti (Funzionario Giudiziario F3)
      Incarico: Responsabile
      Piano: 2
      Stanza: 201
    • Dott.ssa Alessandra Russo (Funzionario Giudiziario F1)
      Incarico: Addetto
      Piano: 2
      Stanza: 203
    • Dott.ssa Daniela Molinari (Cancelliere esperto F3)
      Incarico: Addetto
      Piano: 2
      Stanza: 203
    • Dott. Dario Macri' (Addetto all'Ufficio del Processo 3 F1)
      Incarico: Addetto
    • Sig.ra Giuseppina Monteu Bottere (Ausiliario F2)
      Incarico: Addetto
      Piano: 2
      Stanza: 203

    Cos’è

    Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno cui risale l’ultima notizia dell’assente, il Tribunale dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza, su domanda degli interessati, può dichiarare presunta la morte dell’assente nel giorno a cui risale l’ultima sua notizia.

    La morte presunta può essere dichiarata anche se è mancata la dichiarazione di assenza.


    Normativa

    • Artt. 58 e segg.Codice Civile
    • Art.726 Codice Di procedura Civile
    • Art. 190 Codice di Procedura Civile

    chi può richiederla

    Possono presentare domanda i presunti successori legittimi, il procuratore dello scomparso o il suo rappresentante legale, i soggetti che perderebbero diritti (crediti) o sarebbero gravati da obbligazioni (debiti) per effetto della morte dello scomparso o il Pubblico Ministero.


    come si svolge

    La domanda si propone con ricorso, nel quale devono essere indicati il nome, il cognome e la residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale.

    Occorre allegare:

    • certificato di nascita
    • copia autentica dichiarazione di assenza se c’è stata
    • certificato storico di residenza (ultima residenza)
    • certificato di irreperibilità dello scomparso, dichiarazione di scomparsa o assenza della Questura o dei Carabinieri

    E’ competente il Tribunale del luogo dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza dello scomparso.


    Nota Bene

    La domanda deve essere pubblicata, per due volte consecutive a cura del ricorrente per estratto, sulla G.U. e su due giornali indicati dal Giudice, con invito a chiunque abbia notizia dello scomparso di farle pervenire al Tribunale entro sei mesi dalla pubblicazione.

    La sentenza che dichiara la morte presunta deve essere inserita per estratto a cura del ricorrente nella G.U. e in due giornali indicati dal Giudice: le copie di suddetti giornali devono essere depositati in cancelleria perché si provveda all’annotazione sull’originale della sentenza. La sentenza di dichiarazione di morte presunta deve essere comunicata, a cura del cancelliere, all’Ufficio di Stato Civile competente.


    costi

    Esente da Contributo Unificato. I costi successivi si riferiscono a: copia Autentica della sentenza, spese del legale, pubblicazione su giornali e G.U. Occorre una marca da € 27,00 per diritti forfetari notifica.