Servizi al cittadino


Dichiarazione di assenza

A chi rivolgersi

Cancelleria Volontaria Giurisdizione \ Tutelare

Ubicazione: Via Cesare Pavese 2 - 10015 Ivrea (TO)
Piano: 2
Stanza: 203
Attività svolte:

Volontaria giurisdizione - tutele - curatele - amm.ni sostegno - giudice tutelare - successioni - pubblicazione periodici - trascrizione privilegi - legge sabatini - modifica condizioni separazione e divorzi.

Orario al pubblico:
  • dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:30 alle ore 11:45;
  • il sabato dalle ore 09:30 alle ore 11:30 presidio solo per atti urgenti scadenti in giornata che non possano essere trasmessi in PCT;
  • la Cancelleria Volontaria Giurisdizione opererà per i soli servizi ai Consorzi ed Enti su appuntamento come da indicazioni concordate;
  • i servizi Atti del Cancelliere relativi alle Successioni e atti notori saranno effettuati esclusivamente tramite appuntamento a mezzo sistema di prenotazione elettronico piattaforma FALLCO già attivo sul sito del tribunale.
  • Si avvisa la gentile utenza che dal 1 MARZO 2023 i DIRITTI DI CANCELLERIA e i DIRITTI DI COPIA potranno essere assolti esclusivamente attraverso il pagamento telelematico su PagoPA (https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa.wp);   le istruzioni per il pagamento sono reperibili sia tra la MODULISTICA in basso sia nella home page del sito internet del Tribunale.

Si avvisa la gentile utenza che sono istituiti sportelli di prossimità presso i seguenti 4 Comuni, come di seguito specificato:

-          Pont Canavese presso l’Unione Montana Valli Orco e Soana (link)

-          Ciriè presso Unione dei Comuni del Ciriacese e Basso Canavese (link)

-          Caluso in Via Mattirolo nr. 4 (link)

-          Venaria Reale presso il Comando di Polizia Locale (link)

E' altresì stato stipulato protocollo d'intesa con la Città Metropolitana di Torino (link)

Telefono:
  • 0125/284339
  • Personale Amministrativo:

    I dati sono visualizzati nel seguente ordine: incarico, qualifica comprensiva della fascia economica, nominativo

    • Dott.ssa Anna Francesca Taverriti (Funzionario Giudiziario F3)
      Incarico: Responsabile
      Piano: 2
      Stanza: 201
    • Dott.ssa Alessandra Russo (Funzionario Giudiziario F1)
      Incarico: Addetto
      Piano: 2
      Stanza: 203
    • Dott.ssa Daniela Molinari (Cancelliere esperto F3)
      Incarico: Addetto
      Piano: 2
      Stanza: 203
    • Dott. Dario Macri' (Addetto all'Ufficio del Processo 3 F1)
      Incarico: Addetto
    • Sig.ra Giuseppina Monteu Bottere (Ausiliario F2)
      Incarico: Addetto
      Piano: 2
      Stanza: 203

    Cos’è

    Quando sono trascorsi due anni dal giorno in cui una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o residenza e non se ne hanno più notizie, il Tribunale può dichiarare l’assenza dello scomparso. L’effetto è quello di poter aprire gli atti di ultima volontà dello scomparso e immettere gli aventi diritto nel possesso temporaneo dei beni o nell’esercizio temporaneo dei diritti.


    Normativa

    • Artt. 49 e segg. Codice Civile
    • Artt. 721-722 Codice Procedura Civile
    • Art. 190 Codice di Procedura Civile

    chi può richiederla

    I presunti successori legittimi e chiunque creda di avere sui beni dello scomparso diritti che dipendono dalla morte dello stesso.

    E’ competente il Tribunale del luogo dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza dello scomparso.


    come si svolge

    La domanda si propone con ricorso, nel quale devono essere indicati il nome, il cognome e la residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e , se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale.

    Occorre allegare:

    1. Atto di nascita
    2. Stato di famiglia
    3. Certificato di irreperibilità dello scomparso o dichiarazione di scomparsa o assenza rilasciata dalla Questura o dai Carabinieri.

    Nota Bene

    La sentenza che dichiara l’assenza deve essere inserita per estratto nella G.U. e in due giornali indicati dal giudice. Le copie dei suddetti giornali devono essere depositate in cancelleria per l’annotazione a cura del cancelliere sull’originale della sentenza che dichiara l’assenza. La cancelleria provvederà alle comunicazioni all’Ufficio di Stato Civile competente. Deve inoltre essere annotata in margine all’atto di nascita e trascritta in margine all’atto di matrimonio.


    costi

    Esente da Contributo Unificato. I costi successivi si riferiscono a: copia autentica della sentenza, spese del legale, pubblicazione su giornali e G.U. Occorre una marca da Euro 27,00 per diritti forfetizzati per notifica.

    ISTANZA PER APERTURA DI ATTI DI ULTIMA VOLONTA’ E PER L’IMMISSIONE NEL POSSESSO TEMPORANEO DEI BENI DELL’ASSENTE EX ART. 50 C.C.

    Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara l’assenza, il Tribunale su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico Ministero, ordina l’apertura degli atti di ultima volontà dell’assente, se vi sono. Coloro che sarebbero eredi testamentari, o legittimi, se l’assente fosse morto nel giorno a cui risale l’ultima notizia (o i loro rispettivi eredi) possono domandare l ‘immissione nel possesso temporaneo dei beni che deve essere preceduta dalla formazione dell’inventario, Questa procedura è soggetta al pagamento del Contributo Unificato di Euro 98,00 e della marca da bollo di € 27,00 per diritti forfetari per notifica.