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Composizione delle crisi da sovraindebitamento

Cos’è

E’ una procedura prevista per il debitore insolvente o il consumatore sovraindebitato (cioè il  debitore persona fisica è gravato da debiti non derivanti da attività di impresa o professione)   che  intendano  tentare   la sistemazione della propria situazione debitoria.
Per sovraindebitamento si intende il perdurante  squilibrio economico tra le obbligazioni assunte (pagamenti da effettuare) ed il patrimonio liquidabile, con impossibilità di far fronte ai propri impegni.
Il debitore  può  concludere un accordo di ristrutturazione con i creditori nell’ambito della procedura di composizione della crisi, mentre il consumatore può proporre, oltre all’accordo, anche un piano.


chi può richiederla

I debitori in qualità di consumatore, professionista, imprenditore minore, imprenditore agricolo, start-up innovative e ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento (concordato minore, ristrutturazione dei debiti del consumatore, liquidazione controllata) con l’assistenza dell’OCC.

Il creditore di un debitore in stato di insolvenza, può presentare la domanda per l’apertura della procedura di liquidazione controllata anche in pendenza di procedure esecutive individuali ex art. 268 D.Lgs 14/2021 e smi - CCI


come si svolge

La domanda deve essere presentata al giudice tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2. Non è necessaria l'assistenza di un difensore.


Normativa

  • D.Lgs 14/2019 SMI – artt. 65 e ss